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"SISMA BONUS" (detrazione IRPEF/IRES)
Finalità
La misura ha lo scopo di favorire le ristrutturazioni edilizie con misure antisismiche.
Beneficiari
- Proprietari di prima e seconda casa, che possono anche cederla successivamente
- Attività produttive
- Condomini
- Enti locali per la messa in sicurezza gli edifici pubblici, a partire da quelli di interesse strategico
che intervengano su edifici ubicati all’interno delle zone sismiche classificate nelle zone 1, 2 o 3 (circa il 90% dei Comuni italiani).
Spese ammissibili
Realizzazione di interventi per l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici, purché sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017.
Per accedere all’agevolazione bisogna dotarsi di una Diagnosi Sismica o avvalersi di una certificazione tecnica, che definisca la classe di rischio (da A+ a G). Tra le spese ammissibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Eseguita la diagnosi, si deve progettare l’intervento di messa in sicurezza e asseverare i nuovi valori di rischio ottenuti. Per i capannoni in cemento armato su specifici interventi esiste una procedura semplificata senza determinazione preventiva della classe di rischio.
Agevolazione
Prevede diverse percentuali di agevolazione, a seconda della riduzione della classe di rischio e del tipo di immobile oggetto dell’intervento:
- 50% per gli interventi antisismici eseguiti sulle parti strutturali senza riduzioni di classe di rischio
- 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe
- 75% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe
- 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi
- 85% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi.
Il beneficio fiscale è ripartito su 5 quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui le spese sono sostenute, con un limite massimo di costi ammissibili pari ad Euro 96.000,00.
Il "sisma bonus" non è cumulabile con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.