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CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Beneficiari

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico ( alberghi, ristoranti con e senza somministrazione, gelaterie e pasticcerie, catering, mense, bar, cinema, agenzie di viaggio, servizi di biglietteria per eventi, organizzazione di convegni e fiere, rappresentazioni artistiche, stabilimento termali,ecc.)  associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore

 

Agevolazione

L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle spese ammissibili. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro.

Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

 

Spese ammissibili

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus, per consentire la riapertura in totale sicurezza di locali aperti al pubblico, per i quali l’Agenzia ha fornito un elenco delle attività ammissibili in base alla classificazione ATECO 2007.

 

Interventi agevolabili:

  • rifacimento di spogliatoi e mense,
  • realizzazione di spazi medici,
  • di ingressi e spazi comuni all’acquisto di arredi di sicurezza.

 

Investimenti agevolabili:

  • sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa come le apparecchiature per il controllo della temperatura o che permettono comunque di garantire la sicurezza sul lavoro,
  • programmi software,
  • sistemi di videoconferenza,
  • sistemi per la sicurezza della connessione,
  • investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

 

Rientrano le spese sostenute nel 2020, ed anche nel caso in cui il sostenimento delle spese sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” che ha introdotto il beneficio con riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori.

Il limite massimo del beneficio fiscale è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, non potrà in ogni caso eccedere il limite di 48.000 euro (pari al 60% di 80.000 euro).

 

 

Presentazione domande

 

La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, devono essere  indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020

I soggetti che hanno i requisiti per poter accedere ai crediti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, con l’apposito modello, sia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e sia l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Il modello per comunicare le spese ammissibili deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica e la ricevuta (di presa in carico o di scarto) è rilasciata dalle Entrate entro cinque giorni.

 

Cessione del credito

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.

La comunicazione della cessione del credito può essere inviata dal 1° ottobre 2020.