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Credito d’imposta Rimanenze finali settore Tessile

Beneficiari

Il credito viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

Con decreto ministeriale, che verrà pubblicato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge Sostegni Bis (26 maggio u.s) saranno stabiliti i criteri per la corretta identificazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito e le modalità e i criteri attuativi del credito stesso

 

L’agevolazione

Il beneficio si sostanzia in un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (art.92, c.1 del TUIR) per l’anno d’imposta 2020, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti.

Dal momento che il credito d’imposta spetta per il 2020, il valore delle rimanenze finali di magazzino di tale periodo d’imposta deve essere confrontato con la media del valore registratori dei periodi d’imposta 2017- 2018-2019. Solo se il valore delle rimanenze finali di magazzino del 2020 eccede detta media, viene riconosciuto il beneficio fiscale in parola, in misura pari al 30% di detta eccedenza.

 

Come si accede

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (quindi per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare nel 2021).

 

Il credito è riconosciuto fino ad esaurimento dell’importo massimo complessivo di spesa pari ad euro 45 milioni. Inoltre, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L.. Sostegni Bis, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, saranno indicate le modalità, i termini di presentazione della comunicazione all’agenzia delle Entrate e i criteri da seguire per il rispetto dei limiti di spesa.

 

Per i soggetti beneficiari con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di  revisione legale regolarmente iscritti.