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DDL STABILITA‘ 2016 I SuperAmmortamenti dei beni s

L’articolo 7 del DDL Stabilità 2016 ha introdotto un incentivo fiscale per investimenti in beni strumentali nuovi.   Beneficiari Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.   Investimenti ammissibili Beni materiali strumentali, anche di valore unitario inferiore a € 516,46, acquisiti “nuovi”, anche in leasing, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.   Sono esplicitamente esclusi dall’ambito agevolativo:
  • beni strumentali a vita utile lunga, per i quali il DM 31/12/1988 definisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • altri beni strumentali previsti dall’Allegato 3 (es: condutture, condotte per usi civili, ecc.).
  Agevolazione Il beneficio è stabilito nella maggiorazione figurativa pari al 40% del costo di acquisizione del bene, da calcolare esclusivamente ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione e riferita quindi alle sole imposte sul reddito (IRES/IRPEF). La maggiorazione non rileva ai fini della determinazione degli acconti e si applica a tutti gli anni di vita economica del bene, traducendosi con le vigenti aliquote di imposta IRES in un risparmio fiscale pari all’11% del costo del bene su ciascun anno di ammortamento (40% x 27,5%). L’eventuale cessione del bene prima della conclusione del suo periodo di ammortamento non produce decadenza dal beneficio usufruito negli anni precedenti.